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Responsabilità degli Amministratori di società

Responsabilità degli amministratori di società


Il Nuovo codice della crisi di imprese prevede, all'art. 378 CCI, che all'art. 2476 c.c. dopo il quinto comma è aggiunto che "gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quanto il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi".

La riforma non ha fatto altro che confermare l'orientamento interpretativo prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, circa la legittimazione dei creditori sociali di s.r.l. all'azione di responsabilità contro gli amministratori. 

I creditori sociali sono, pertanto, legittimati ad agire nei confronti degli amministratori responsabili di aver causato la insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti.

L'azione, per la tesi attualmente maggioritaria, ha natura extracontrattuale e si prescrive nel termine di 5 anni, decorrenti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla conoscenza obiettiva della insufficienza patrimoniale da parte del ceto creditorio (art. 2949 c.c.).
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