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Smart contract

Smart Contract


Il termine “smart contract” è stato coniato nel 1996 da Nick Szabo, che proponeva di incorporare una serie di clausole contrattuali direttamente nel software utilizzato in condivisione da più soggetti, al fine di automatizzare l’esecuzione dei processi previsti rendendone così impossibile l’inadempimento. Ogni soggetto è così interamente responsabile dello svolgimento delle funzioni a lui assegnate dal contratto e ha la certezza che le clausole verranno certamente eseguite.

Lo smart contract, quindi, è un contratto stipulato tra due o più parti, scritto in un linguaggio informatico che automatizza l’esecuzione delle clausole contrattuali all’avverarsi di determinate condizioni inserite. 

L’approccio alla redazione di uno smart contract non può che essere di natura tradizionale, rispettando gli obblighi di cui all’articolo 1325 c.c. (accordo delle parti, causa, oggetto, forma). Conseguentemente le Parti devono utilizzare uno strumento noto (il contratto) in una sua forma evoluta (smart e self – executing). 

Gli smart contract non vanno confusi con i contratti informatici, utilizzati già precedentemente. La differenza risiede nell’esecuzione automatizzata degli accordi contrattuali, senza che sia possibile un ulteriore intervento umano.

Gli smart contract collegano infatti le blockchain al mondo reale, processando dati che possono provenire da molteplici fonti: essere scritti tramite intervento umano, derivare da flussi di dati già esistenti oppure provenire da fonti esterne realizzate appositamente per lo scopo, dette “oracoli”.

Riassumendo, lo smart contract può:
• verificare le clausole concordate;
• verificare le condizioni concordate;
• auto eseguire le previsioni contrattuali.

Il raggiungimento delle condizioni previste, attestato su una blockchain, non può essere disatteso e le transazioni da esso regolate, una volta eseguite, sono irrevocabili.

Grazie a queste proprietà di autoesecuzione, lo smart contract è oggetto di interesse da parte di molte aziende. Facendo un esempio in ambito assicurativo possiamo immaginare dati trasmessi in automatico da autoveicoli, che vengono registrati su una blockchain. Grazie a questi dati è possibile modificare i premi assicurativi sulla base dell’analisi dei comportamenti di guida dell’assicurato.

I soggetti più attenti alle innovazioni sul mercato hanno già iniziato percorsi di utilizzo della blockchain e degli smart contract per tracciare filiere alimentari, gestire transazioni commerciali transfrontaliere, garantire la trasparenza e la legalità dello smaltimento dei rifiuti.

Gli smart contract, garantendo alle clausole del contratto una totale autonomia decisionale, possono anche permettere l’instaurarsi di maggiore fiducia tra gli attori coinvolti e una collaborazione effettivamente leale nel corso della redazione delle clausole contrattuali, posto che è solo in quel momento che si possono definire le regole del gioco.

La scelta sopra indicata diventa indispensabile perché lo Smart Contract è un programma che elabora in modo deterministico (con identici risultati a fronte di identiche condizioni) le informazioni che vengono inserite. In altre parole, se gli input sono gli stessi i risultati saranno identici. Questo punto è estremamente rilevante perché se da una parte rappresenta una certezza ed una sicurezza, in quanto garantisce alle parti una assoluta “certezza di giudizio oggettivo” escludendo qualsiasi forma di interpretazione, dall’altra sposta sulla redazione del contratto il peso e la responsabilità di quello che potrebbe accadere.

I contraenti, utilizzando questo strumento, non potranno più immaginare di rinviare in sede di esecuzione dell’accordo la ricerca di soluzioni per porre rimedio a eventuali lacune e/o debolezze del contratto, ma dovranno affrontare in sede redazionale tutte le questioni rilevanti, perché solo in quel momento è consentito alle parti di “scrivere le regole del gioco”.

Dal momento in cui il contratto diventa uno Smart Contract non ci sarà più possibilità per loro di influenzare la disciplina contrattuale o di rimanere inerti rispetto all’obbligo di eseguire le prestazioni ivi previste.
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